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Ultimo giorno per ottenere l’esenzione del Canone Rai

Michele Braga | 16 Maggio 2016

SmartTV

Oggi è l’ultimo giorno e restano poche ore per presentare la richiesta di esenzione al pagamento del canone di abbonamento […]

Oggi è l’ultimo giorno e restano poche ore per presentare la richiesta di esenzione al pagamento del canone di abbonamento alla Tv, ovvero la dichiarazione sostitutiva che consente di avere l’esenzione sull’imposta relativa alla detenzione di “apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive”.
Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, infatti, la data di scadenza è passata dal 30 aprile al 16 maggio 2016 sia per la forma cartacea che online.
Ci sono due modi per presentare la richiesta e ottenere l’esenzione: il primo è attraverso un’applicazione web predisposta sul sito dell’Agenzia delle Entrate e accessibile da tutti coloro che posseggono le credenziali di accesso ai servizi telematici di Fisconline; il secondo modo consiste nello scaricare, stampare e compilare l’apposito modulo fornito dall’Agenzia delle Entrate – al link trovate tutti i moduli e le istruzioni necessarie – che deve essere quindi inviato al Sat (Sportello abbonamenti Tv) a mezzo plico raccomandato senza busta insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento. L’indirizzo a cui indirizzare il plico è: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti Tv – Casella postale 22 – 10121 – Torino.

Da quest'anno il Canone Rai sarà  riscosso tramite le bollette dei gestori delle utenze per l'energia elettrica.

Da quest’anno il Canone Rai sarà  riscosso tramite le bollette dei gestori delle utenze per l’energia elettrica.

Tutte le scadenze

Quella di oggi è la prima delle scadenze previste dall’Agenzia delle Entrate:

  • la dichiarazione presentata entro il 16 maggio 2016 permette di ottenere l’esenzione per l’intero importo dovuto per l’anno 2016;
  • la dichiarazione presentata tra il 17 maggio 2016 e il 30 giugno 2016 permette di ottenere l’esenzione per il canone dovuto per il secondo semestre (luglio-dicembre 2016)
  • la dichiarazione presentata tra il 1 luglio 2016 e il 31 gennaio 2017 è valida per l’intero canone dovuto per il 2017

Attenzione
L’esenzione deve essere rinnovata ogni anno, altrimenti l’Agenzia delle Entrate darà  per assodato che è stato acquistato un apparecchio televisivo e tornerà  a far pagare il canone nella bolletta elettrica. Il modulo deve anche essere utilizzato per segnalare, ad esempio, se due persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare hanno intestate due utenze elettriche differenti, così da evitare il rischio di pagare il canone due volte.

Restano ovviamente valide le dichiarazioni di non detenzione già  presentate e l’esclusione per tablet, smartphone e computer, confermate dal Consiglio di Stato che – mercoledì 27 aprile – ha dato il via libera al canone in bolletta.

Computer, smartphone, tablet e vecchie Tv

Un elemento di sicuro interesse, soprattutto per gli utenti più tecnologici, risiede nella precisazione fornita dal Governo in merito a chi possiede smartphone e tablet: questi utenti non sarebbero tenuti a versare il canone in bolletta a patto che i loro dispositivi non siano dotati di un ricevitore DVB-T, ovvero di un sintonizzatore per il segnale digitale terrestre. Questo è il vincolo tecnologico che impone il pagamento del canone: poco importa, se attraverso un’applicazione mobile o qualsiasi altro servizio Web, il proprietario di uno smartphone, di un tablet o di uno smartbox sia comunque in grado di vedere programmi televisivi; per la legge, l’unica discriminante è rappresentata dalla presenza (o meno) di un sistema di sintonizzazione per ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare.
Allo stesso modo di smartphone e tablet, anche i computer sono esentabili dal pagamento del canone, sempre che non siano stati aggiunti elementi esterni o interni in grado di fungere da ponte e di ricevere il segnale digitale terrestre: chi ha un computer desktop collegato a un monitor e a un sintonizzatore con funzionalità  DVB-T – ad esempio una chiavetta Usb con sintonizzatore – è considerato alla stessa stregua di un qualsiasi possessore di Tv e, quindi, è tenuto a versare il canone per l’abbonamento Tv.
Chi possiede un vecchio televisore (dotato cioè di semplice sintonizzatore analogico) è tenuto a pagare il canone solo se l’apparecchio è collegato a un decoder esterno per il digitale terrestre. In tutti gli altri casi, invece, si può presentare il modulo di esenzione: una Tv sprovvista di sintonizzatore DVB-T è infatti considerata al pari di uno smartphone o di un tablet, anche se è collegata ad apparecchi esterni.

Di seguito quanto riportato alla pagina delle domande frequenti (FAQ) del sito abbonamenti.rai.it


Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV o un vecchio televisore analogico deve pagare il canone?
No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, ed i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).


 

Chi non deve pagare il canone

Il canone non è dovuto se non si possiede un apparecchio Tv, oppure uno smartphone, un tablet o un computer sprovvisti di un dispositivo per la ricezione del segnale digitale terrestre. Per prima cosa è bene ricordare che il pagamento del canone è dovuto solo una volta, indipendentemente dal numero di apparecchi. Bisogna pagarlo, inoltre, soltanto per l’apparecchio presente nell’abitazione in cui si ha la residenza. Quindi chi possiede due case, ognuna con un televisore, dovrà  pagare il canone soltanto nell’abitazione in cui ha la residenza.
Non dovrà  pagare il canone chi ha compiuto 75 anni, non convive con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio e possiede un reddito non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità  (cioè 6.713,98 euro annui). La legge prevede che il limite venga alzato a 8.000 euro, ma il finanziamento di questo ulteriore sgravio deriverà  dai guadagni ottenuti dalla lotta all’evasione del canone e quindi non sarà  operativo da subito.

Di seguito un vademecum che raccoglie le principali casistiche che potrebbero farvi sorgere dei dubbi sul fatto che dobbiate oppure no pagare l’abbonamento Tv.

Apparecchio Tv suggellato
Potrebbero essere poche le persone che ricadono in questa casistica, ma chi in passato ha chiesto il suggelamento dell’apparecchio Tv – richiesta che oggi non è più possibile presentare –  deve compilare il “quadro A” della dichiarazione sostitutiva. Questo quadro prevede la possibilità  per i titolari di utenze elettriche di autocertificare che in nessuna delle proprie abitazioni è detenuto alcun apparecchio televisivo, oltre a quello per cui è stata presentata in passato la denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento. Se nel frattempo il contribuente non è entrato in possesso di altri televisori, dovrà  compilare il modello e inviarlo all’agenzia delle Entrate per via telematica o per posta, altrimenti si vedrà  recapitare in bolletta l’importo per l’abbonamento Tv.

La prima Tv appena acquistata
Chi non ha mai posseduto un apparecchio Tv e ha inviato l’autocertificazione di esenzione dal pagamento del canone Rai ma acquista poi un televisore, deve presentare una nuova dichiarazione per regolarizzare la propria posizione. L’utente dve utilizzare lo stesso modello, scaricabile dal sito dell’agenzia delle Entrate e della Rai, compilando la sezione intitolata “dichiarazione di variazione dei presupposti”. Ne conseguirà  l’addebito del canone Rai dal mese in cui la dichiarazione è presentata.

Chi fa un contratto entro novembre
Nel frattempo, arrivano altri dettagli sul pagamento. Tra questi, chi attiva un’utenza elettrica a fine 2016 e comunque entro novembre, si vedrà  addebitare – nella prima bolletta del 2017 – 120 euro, cifra che copre il canone per il 2016 e la prima rata del nuovo anno.

Tra moglie e marito non mettere il canone
Se moglie e marito abitano nello stesso immobile e il marito è intestatario del contratto di fornitura elettrica, mentre la moglie è sempre stata titolare dell’abbonamento Tv, il canone  sarà  addebitato automaticamente nella bolletta dell’energia elettrica, senza alcuna considerazione per chi fosse precedentemente l’intestatario dell’abbonamento Rai. L’agenzia delle Entrate procederà  d’ufficio alla voltura del canone al titolare del contratto di fornitura elettrica. Nel caso in questione, quindi, l’imposta sarà  addebitata nella bolletta del marito, dispensando la moglie da qualunque tipo di pagamento relativo al canone.
Attenzione: una coppia che per motivi fiscali ha messo la residenza in due abitazioni diverse dovrà  pagare il canone per entrambe le utenze, come indicato nell’appunto “Coniugi con residenze distinte”.

Coniugi con residenze distinte
A prescindere dal numero di case possedute, i coniugi devono corrispondere un unico canone solo se abitano nello stesso immobile e se in questo hanno fissato la propria residenza, come registrato dall’anagrafe comunale. Se i coniugi hanno due residenze diverse, dovranno versare due imposte distinte, sempre che negli immobili siano presenti apparecchi televisivi.

Persone intestatarie di più utenze elettriche
Un contribuente che risiede in un appartamento di  proprietà  e possiede ad esempio altri  immobili, tutti con utenze elettriche intestate a sé, non dovrà  versare alcun canone oltre a quello che gli sarà  addebitato nella bolletta di pertinenza della casa di residenza. L’importo sarà  addebitato nella bolletta dell’abitazione in cui il contribuente ha fissato la propria residenza, senza altre incombenze o dichiarazioni da fare per la seconda, terza o altra casa. Tutto ciò vale in teoria e si spera che avvenga anche in pratica, auspicando un corretto flusso di informazioni tra agenzia delle Entrate e imprese elettriche: ricordiamo che nel contratto stipulato con il gestore elettrico è specificato se l’immobile è luogo di residenza oppure no.

L’erede di un abbonato deceduto
Nel caso di un immobile dotato di Tv il cui proprietario (titolare dell’abbonamento Tv e dell’utenza elettrica) sia venuto a mancare, l’erede, già  tenuto al pagamento del canone Rai perché intestatario di una propria utenza nell’abitazione in cui risiede, potrà  compilare la dichiarazione sostitutiva indicando se stesso e il proprio codice fiscale nel quadro B dell’autocertificazione, nonostante non faccia parte della stessa famiglia anagrafica. La casa del parente defunto sarà , così, coperta dall’imposta già  versata dall’erede per la sua abitazione principale
25 euro per la voltura di un contratto intestato a un defunto
Inoltre un altro punto riguarda le vedove con un’utenza ancora intestata al marito defunti: in questo caso la voltura del contratto avviene d’ufficio, per cui automaticamente al costo di 25 euro.

Immobili in affitto
Marito e moglie che hanno una casa di residenza dotata di Tv con bolletta dell’energia intestata al marito e hanno anche una seconda casa in affitto, anch’essa provvista di Tv, con bolletta intestata alla moglie, devono compilare la dichiarazione sostitutiva per questo secondo immobile. Agli appartenenti alla stessa famiglia anagrafica è addebitabile un unico canone, a prescindere dal numero di immobili posseduti. Per quanto riguarda la seconda casa, la moglie dovrà  inviare la dichiarazione sostitutiva, in cui comunica di non essere soggetta a imposizione perché il canone è già  versato dal marito con lei residente. Questa dichiarazione non esonera però gli affittuari dal pagamento dell’imposta, se hanno spostato la residenza nell’abitazione affittata. Non essendo, però, titolari di un’utenza elettrica, costoro dovranno versare quanto dovuto tramite il modello F24. Gli affittuari sono esonerati dal pagamento solo se se hanno mantenuto la residenza in un’altra abitazione, ad esempio quella dei genitori, in cui il canone già  è corrisposto.

Residenti all’estero con immobile in Italia
Il residente in un Paese estero che possiede un immobile in Italia con il contratto di fornitura elettrica intestato a suo nome non è esonerato dal versamento del canone. Il contribuente non è obbligato al pagamento se nella casa non è presente un apparecchio Tv; in questo caso è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo e inviarla all’Agenzia delle Entrate secondo le scadenze previste.

Anziani esenti
Un anziano che ha la Tv ed è anche intestatario di un’utenza elettrica, anche con la nuova procedura adottata dal 2016, è esentato dal pagamento del canone se ha un’età  pari o superiore a 75 anni e rientra nella soglia reddituale (propria e del coniuge) di 6.713,98 euro

I pensionati sotto i 18.000 euro
Novità  sul canone Rai per i pensionati che hanno un reddito fino a 18.000 euro e addebito direttamente sul cedolino pensione e non sulla bolletta elettrica. Per evitare il doppio pagamento è necessario compilare l’apposito modulo – potete scaricarlo sempre dal sito dell’Agenzia delle Entrate a questo link – e inviarlo entro il 15 novembre precedente all’anno a cui si chiede l’esenzione dal versamento in bolletta.

Attenzione

I truffatori sono sempre alla finestra e anche in questo momento di poca chiarezza sulle procedure per la presentazione dell’esenzione al pagamento dell’abbonamento Tv hanno teso una rete in cui i meno attenti potrebbero inciampare. Dietro all’invio di mail che all’apparenza sembrano comunicazioni ufficiali della Rai si nasconde una truffa mirata a raccogliere dati personali e i soldi del canone. Si tratta di truffe simili a quelle già  tentate attraverso l’utilizzo di nomi come Tim, Enel o Agenzia delle Entrate. A denunciarlo è Adiconsum e per accorgersi del raggiro è necessario porre molta attenzione alle comunicazioni che si ricevono. Per sicurezza procedete da soli, attraverso il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate o a mezzo posta inviando l’apposito modulo cartaceo.