La vicenda sulla quale si sono chinati i giudici comunitari ha avuto inizio in Lettonia, con alcune persone che hanno provveduto a rivendere online delle copie di backup di alcuni software Microsoft destinati all’uso su PC, operazione poi considerata non lecita dalla Corte di Giustizia europea, la quale ha sottolineato come servisse l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore.
Lo stesso organo giurisdizionale, tuttavia, ha voluto precisare un altro aspetto interessante in questa vicenda: i giudici, infatti, hanno deciso che rivendere delle copie originali del software, delle quali cioè si detenga una licenza di tipo illimitato, non è un’attività illecita, anche nel caso in cui il primo acquirente del programma ne conservi una copia di backup per sé stesso.
La Corte di Giustizia europea, poi, ha anche precisato come il primo compratore del software – anche laddove il supporto fisico originale del programma o del sistema operativo si fosse danneggiato – non possa vendere a terzi un’eventuale copia di backup, operazione per la quale è sempre necessario il consenso da parte di coloro i quali detengono i connessi diritti d’autore.