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Ue: linkare un contenuto non è una violazione del diritto d’autore

Redazione | 8 Aprile 2016

Un pronunciamento dell’Avvocatura generale della Corte di Giustizia europea fissa un principio importante: inserire un collegamento a un sito web […]

Un pronunciamento dell’Avvocatura generale della Corte di Giustizia europea fissa un principio importante: inserire un collegamento a un sito web non infrange la legge sul diritto d’autore, anche se la destinazione ospita contenuti protetti da copyright e senza l’espressa autorizzazione del legittimo proprietario.

Il sito olandese GeenStijl linkava dei contenuti del personaggio televisivo Britt Dekker di Playboy presenti su un sito terzo e quindi si è posto il problema della messa a disposizione del pubblico di collegamenti ipertestuali verso opere liberamente accessibili su un altro sito Internet. Playboy aveva chiesto senza successo la rimozione del link.

Si legge in un documento dell’avvocato Melchior Whathelet che:

  1. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società  dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, nell’accezione di tale disposizione, il collocamento su un sito Internet di un collegamento ipertestuale verso un altro sito Internet sul quale opere protette dal diritto d’autore sono liberamente accessibili al pubblico senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore.
  2. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che colui che colloca su un sito Internet un collegamento ipertestuale verso un altro sito Internet, sul quale opere protette dal diritto d’autore sono liberamente accessibili al pubblico, sia al corrente o dovrebbe essere al corrente del fatto che il titolare del diritto d’autore non ha autorizzato il collocamento delle opere in questione su questo altro sito Internet o del fatto che esse non erano state messe in altro modo a disposizione del pubblico in precedenza con il consenso del titolare del diritto d’autore, non è rilevante.
  3. L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, deve essere interpretato nel senso che un collegamento ipertestuale verso un altro sito Internet, su cui opere protette dal diritto d’autore sono liberamente accessibili al pubblico, il quale faciliti o renda più agevole l’accesso degli internauti alle opere in questione, non costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi di tale disposizione.
  4. Linkare non è mai reato quindi.